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Luglio 14, 2011
Agibilità
Stato del quesito
VALIDATED

Questo Comune, per mezzo degli Agenti di Polizia Municipale, in occasione di un accertamento legato alla sussistenza della residenza anagrafica, ha elevato un verbale di accertamento di violazione della norma di cui all'art. 24, comma 3 D.P.R. 380/01 (mancanza certificato di agibilità) con conseguente addebito di sanzione pecuniaria pari ad Euro 160,00 a carico dei due comproprietari (obbligati in solido) di un immobile ricompreso in una lottizzazione posta in una delle frazioni del territorio comunale, nella quale ci sono opere di urbanizzazione ancora non terminate a seguito del fallimento delle ditte lottizzanti. A tale proposito, l'Amministrazione Comunale è stata legittimata a sostituirsi ai privati nella realizzazione delle opere solo dopo la scadenza dei termini previsti nella convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata (scadenza venuta a maturare solo nei mesi scorsi), incamerando la relativa fideiussione e svolgendo i lavori relativi, ormai prossimi alla conclusione ed al collaudo.
I privati hanno presentato ricorso al verbale di cui sopra, chiedendo l'archiviazione e l'annullamento dello stesso, adducendo il fatto che l'Amministrazione Comunale si fosse impegnata (nel corso di una riunione pubblica tenutasi con la maggior parte dei proprietari degli immobili) a completare autonomamente i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, lavori peraltro in stato avanzato ed in corso di collaudo. Durante tale riunione il Sindaco ed i rappresentanti dell'Amministrazione avevano altresì esplicitato che la certificazione di agibilità dovesse essere fornita da professionisti incaricati dai cittadini, una volta verificata la conformità urbanistica delle costruzioni realizzate ai Permessi a Costruire rilasciati a suo tempo.
Si chiede, a fronte del verificarsi di tali situazioni:
1.quale sia l'Ufficio Comunale competente ad istruire il ricorso in oggetto;
2.se vi possano essere i presupposti per l'archiviazione dei verbali;
3.se il Comune sia tenuto, una volta accertata la mancanza di agibilità, considerato che la domanda di residenza è stata accolta, anche ad ulteriori azioni nei confronti dei trasgressori (ad es. ordinanza di sgombero dai medesimi locali e, in caso di risposta affermativa, quale sia l'organo competente ad emanarla), tenendo anche conto di quali siano i comportamenti concreti assunti in generale dai Comuni italiani in materia.