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Un privato realizza senza autorizzazione edilizia una recinzione, costituita da due pali in ferro uniti da catenella, trasversalmente a una strada pedonale, riducendo a 1/3 la sua larghezza. La strada facente parte del demanio indisponibile del Comune esiste sulle mappe catastali dal 1809 (catasto austriaco); solo ultimamente però il Comune ha ripreso la sua manutenzione. La strada, larga sui 3 metri, si sviluppa su un terreno in pendenza, è compresa/individuata tra due mura: una a monte e una a valle. La mura a monte e la mura a valle sono state oggetto di manutenzione e regolarmente autorizzate negli anni 1991 e 1993. Da entrambi questi progetti la strada viene riconosciuta nello stato di fatto attuale. Tutte le testimonianze, risalenti fino al 1940, e lo stato dei luoghi, confermano l'attuale posizione delle strada. Il problema nasce perché il privato, che acquista nel 2006 il terreno confinante a valle, basandosi sulla mappa catastale attuale (del 1950 circa) ritiene che la strada sia da individuare, nel punto controverso, più verso il terreno a Monte di circa 1, 5 metri. In effetti, nel punto dove il privato ha realizzato la recinzione la mappa catastale sembra non conforme allo stato dei luoghi. Domanda: è applicabile l'art. 633 c.p. o solamente l'art. 21 del cds per avere eseguito lavori e opere non autorizzati sulla sede stradale così come definita all'art. 2 dello stesso cds.
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