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In seguito alla pubblicazione della direttiva del Ministro Maroni datata 14 agosto ("Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade") e all'allegato 1, sono emersi dubbi su quanto riportato nei documenti. Infatti, per quanto riguarda la fase di sviluppo dei fotogrammi impressionati, nell'allegato 1, parte prima, al punto 5.2, viene ribadita la necessità che un operatore di polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato. Tuttavia nel punto 6.2 viene indicato che le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione, ecc., se affidate a soggetti privati devono rispettare le disposizioni a tutela della riservatezza personale, come meglio indicato nella pagina successiva, incaricati del trattamento, ecc.. "Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma comunque è vincolato ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione)". Come si conciliano i due punti sopra indicati? E' sempre necessaria la presenza dell'operatore di polizia alle operazioni di sviluppo e stampa affidate a privati?
In attesa delle risposte porgo cordiali saluti.
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