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E’ stato rilevato che su di un lato di una strada comunale che porta verso i campi agricoli è stato rialzato un argine per impedire il naturale sgrondo delle acque (si veda foto allegata). L’argine, in effetti, impedisce che le acque provenienti dalla strada (e dai campi collinari) sgravino nei fossi laterali sottostanti la strada stessa. Si è convinti che nel corso degli anni l’argine sia stato rialzato dai proprietari dei campi agricoli sottostanti per paura che nel corso di violenti nubifragi o acquazzoni l’acqua abbattutasi sul territorio potesse allagare i propri campi. E’ anche vero che parte della terra che forma l’argine sia scesa dai campi sovrastanti la strada (ovvero da quelli collinari) durante i forti acquazzoni e che qualcuno, per comodità, l’abbia ammassata lì. Come è possibile notare, si rileva che non è di facile intuizione risalire al trasgressore. Per questi motivi ed anche in forza di una recente sentenza del Tar Veneto n. 1018 del 30/10/2018 in cui viene ribadita la necessità del Comune di interloquire con il cittadino prima di arrivare all’ordine categorico, è stato pensato di procedere all’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, permettendo così ai destinatari di presentare il proprio apporto partecipativo alla soluzione del procedimento. Bene. Per quanto riguarda la parte sanzionatoria si segnala che il regolamento comunale di polizia rurale vieta lungo le strada rialzare argini abusivamente o riempire fossati per impedire il naturale sgrondo delle acque. E’ prevista la rimessa in ripristino e il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa. Inoltre, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. Anche il codice della strada, all’articolo 15, punisce tale condotta con l’applicazione dell’articolo 211 del richiamato codice. Domanda: per il principio di “specialità” si chiede se è corretto procedere secondo le disposizioni del codice della strada. Infine, qualora gli attuali proprietari della strada dovessero ritenersi estranei ai fatti, dichiarando di non aver eseguito alcunché e che tale situazione è lì presente da circa un ventennio, si chiede se il Comune, quale ente proprietario della strada, potrà procedere d’ufficio alla rimozione dell’argine liberando pertanto la banchina e, al contempo, permettere il naturale deflusso delle acque.
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