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Il presente quesito è posto al fine di una maggiore corretta interpretazione della normativa riferita all'art. 126 bis del cds.
Nello specifico della fattispecie in esame il destinatario del procedimento di contestazione, obbligato in solido, procedeva entro i termini previsti, alla comunicazione dei dati del conducente.
La stesa comunicazione riportava correttamente anche la sottoscrizione del conducente trasgressore.
In seguito però alla emissione delle lettere di avviso pre-ruolo, l'obbligato di cui sopra con comunicazione trasmessa all'ente, rappresentava la sua presunta estraneità al processo verbale di contestazione, supponendo che lo stesso sarebbe dovuto essere ri-notificato al conducente indicato nella comunicazione a suo tempo trasmessa.
A parere di chi scrive il CPM e la scrivente non avrebbero dovuto nel caso effettuare nessuna seconda notificazione, proprio in virtù del fatto che la comunicazione riportava la firma autografa dell'effettivo conducente/trasgressore. Caso diverso se la comunicazione era carente della firma.
Tutto ciò rappresentato, si rimane in attesa di ricevere puntuale parere in merito, anche con riferimento a nozioni giurisprudenziali riferibili al caso di specie.
Cordiali Saluti.
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