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Nel caso di accertamento di violazioni inerenti l'art. 142, commi 9 e 9-bis, non contestate direttametne al trasgressore, si procede alla notifica del verbale al responsabile in solido, con l'invito a comunicare – ex art. 126-bis – i dati del conducente, ai fini della decurtazione del punteggio della patente, nonchè l'invito – ex art. 180, comma 8 – a fornire i dati del trasgressore, finalizzati alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Lo scrivente ritiene che nel caso di mancata comunicazione di tali dati, il responsabile in solido sia soggetto ad ambedue le violazioni e cioè art. 126/bis [mancata comunicazione dati conducente] e art. 180/8 [mancata ottemperanza all'invito a presentare documenti].
Alcuni commentatori ritengono che sia applicabile il solo art. 126/bis; non condivido questa opinione poiché, dopo le modifiche apportate e l'introduzione di una sanzione autonoma nell'art. 126/bis, trattasi ormai di due adempimenti distinti.
Nell'eventualità, il responsabile in solido potrà richiedere l'applicazione dell'art. 198 del Codice della Strada, ma solo in sede di ricorso e all'autorità competente.
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