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Buongiorno,
è capitato di fermare un conducente che esibiva patente di guida "card" priva del talloncino di conferma della validità della stessa in quanto il medesimo si era staccato e quindi mancante all'atto dell'accertamento. Il conducente veniva invitato con verbale ex art. 180 comma 1-7 ad esibire, entro il termine canonico di 30 giorni, un nuovo talloncino o in alternativa, la richiesta di duplicato della patente di guida. Il trasgressore si rifiutava di firmare il verbale nonché di ritirarlo su strada, di conseguenza non avendo lo stesso sottomano, non ottemperava all'invito e pertanto veniva successivamente inviato verbale ex art. 180 comma 8 alla residenza del trasgressore. Quest'ultimo presentava ricorso avverso il verbale ex 180 c.8 dinnanzi il GdP competente per territorio adducendo che la scadenza della patente di guida è un dato acquisibile dalla Pubblica Amministrazione invocando quindi il D.P.R. 445/2000 art. 43, e pertanto anche se il talloncino adesivo manca sul documento non è contestabile la violazione afflittagli. Il GdP in udienza rinviata, chiede a questo comando di produrre "giurisprudenza" in merito all'applicazione dell'art. 180 c. 8 relativamente ai documenti che sono in possesso della P.A. (patente di guida, carta di circolazione, assicurazione RCA).
Alla luce di quanto sin qui esposto e non trovando sentenze utili alla risoluzione del caso, si chiede gentilmente di poter avere informazioni utili al fine di controbattere a quanto asserito dalla controparte in vista della prossima udienza.
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