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Visto l'art. 180 comma 1 cds dove sono riportati i documenti che devono essere al seguito dei veicoli quando circolano, tra i quali il certificato di idoneità tecnica (penso in riferimento alle macchine agricole). Visto il comma 6 dove si parla di certificato di circolazione. Visto soprattutto, il comma 7, dove è prevista la sanzione specifica per i ciclomotori di 23,00. Vista l'ultima edizione del prontuario Protospataro, dove a pagina 721, alla nota 34, l'autore scrive: "I ciclomotori immatricolati dopo il 13.07.2006 sono muniti di targa e CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE; quelli già in circolazione da prima possono richiedere la nuova immatricolazione coi nuovi documenti oppure continuare a circolare coi preesistenti contrassegno e CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA. La mancanza momentanea di quest'ultimo SI RITIENE tuttavia sanzionabile ai sensi dell'art. 180 c. 1." Alla luce delle premesse si chiede: come deve essere sanzionato il non avere al seguito di un ciclomotore circolante il certificato di circolazione e il certificato di idoneità tecnica? Per entrambi i documenti la sanzione di 23,00 (visto il comma 7 art. 180, oppure per il certificato di circolazione è prevista la sanzione di 23,00 e per il certificato di idoneità tecnica dei ciclomotori la sanzione è di 38,00?
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