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Maggio 16, 2014
art. 20 Cds Occupazione di marciapiede
Stato del quesito
VALIDATED

Spett.le Redazione www.PoliziaMunicipale.it

Desidero sottoporVi un quesito in merito all'art. 20 C.d.S, comma 3, il quale stabilisce che "Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m."

Sono sorti alcuni problemi interpretativi sul termine "adiacenza" in relazione ad occupazioni con sedie, tavolini e dehors da parte di pubblici esercizi.

Nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal C.d.S e dal Regolamento comunale sui dehors, il termine "adiacenza" va inteso nel senso che l'occupazione (sul marciapiede – diversamente nel caso di aree pedonali con unica pavimentazione) è consentita esclusivamente se attaccata alla parete dell'edificio o può essere autorizzata anche lasciando uno spazio per il flusso pedonale sul marciapiede tra l'edificio e l'occupazione? (in questo secondo caso, l'occupazione è solitamente posizionata sull'area di marciapiede che confina con il bordo strada).

Ringrazio molto per la cortese attenzione e porgo i migliori saluti