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Novembre 16, 2012
art. 202 codice della strada
Stato del quesito
VALIDATED

L'art. 202 del Codice della Strada stabilisce che il "trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario" e non è pertanto ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore, se non nei casi previsti dal Codice medesimo.

L'istituto bancario, tesoreria del Comune, ha proposto a questo Comando il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada tramite apparato POS con tecnologia GPS, tipo bancomat, con accredito diretto al conto corrente bancario del Comune.

Tale sistema che è senz'altro utile per l'effettuazione del pagamento delle sanzioni nei casi previsti dagli artt. 202, comma 2 bis, e 207, potrebbe essere utilizzato quale pagamento ordinario "su strada", dotando gli agenti accentratori della strumentazione necessaria, in considerazione che il predetto sistema è un versamento in conto corrente bancario, previsto pertanto dall'art. 202?