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Il D. L.vo 03.12.2010 n. 205 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva Europea n. 98 del 2008 sancisce, all'art. 34, per l'ipotesi di accertamento di abbandono di rifiuti pericolosi, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo aumentabile fino al doppio rispetto a quella disposta per la diversa fattispecie di abbandono di rifiuti non pericolosi. Dal tenore letterale della norma sembra, pertanto, deducibile che non sia consentita, quale modalità di estinzione della violazione amministrativa suddetta, il pagamento in misura ridotta della sanzione. Non avendo finora trovato alcun commento in merito, si chiede se la lettura data alla norma sia corretta e, in caso positivo, il contenuto sanzionatorio del verbale da redigere in caso di accertamento della violazione
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