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Spett.Le Redazione,
siamo a richiedere un vostro qualificato parere su una questione più volte dibattuta ma che vede interpretazioni spesso non concordi se non contrastanti.
Ci riferiamo all'art. 82 del Codice della Strada ed in particolare alla possibilità di trasporto di passeggeri su veicolo immatricolato come autocarro (cat. N1).
La lettura combinata dell'articolo citato con l'art. 54 CdS (autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse) non lascerebbe, a nostro avviso, dubbi interpretativi.
Considerando però la deroga prevista al comma 11 dell'art. 35 del DL 223/2006 convertito in legge 248/2006 ( Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.. )" e il successivo provvedimento del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate n. 184192/2006 (che precisa le caratteristiche che i veicoli devono rispettare per poter trasportare, a prescindere dalla categoria di omologazione, anche coloro che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate) nasce spontanea la domanda:
nel caso un autocarro soddisfi le condizioni previste dai provvedimenti su citati, è ammesso alla circolazione, trasportando passeggeri, in base alle norme del CdS o la deroga si riferisce esclusivamente a eventuali provvedimenti di natura fiscale?
Un sentito grazie per l'attenzione
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