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Tenuto conto della lettera f del Dlgs 114/1998, dell'art. 3 della L. 443 /1985, dell'articolo 8 della Legge Regionale del Lazio n. 10/2007 e dell'art. 43 della legge regionale del Lazio n. 33/1999, ritenete che un imprenditore artigiano possa liberamente vendere presso il domicilio del consumatore? O,invece, ritenete che sia necessaria una autorizzazione commerciale in forma itinerante?
Dino Padovani
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