Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
La circolare del Ministero dell'Interno del 14/02/2013 stabilisce che non siano più da redigere i verbali per art. 180 e 181 Cds per chi circola con l'assicurazione scaduta nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.
D'accordo che il Ministero è l'organo competente però continua affermando che la garanzia assicurativa prestata è estesa "in ogni caso" e mi pare che non tenga conto che l'art. 170 bis D.Lgs 209/05 termina invece con "…fino all'effetto della nuova polizza". La differenza, a mio parere, è fondamentale perchè vorrebbe dire che le assicurazioni varrebbero sempre 1 anno e 15 giorni e non credo che le compagnie assicurative la pensino allo stesso modo.
1) non è un'omissione di atti d'ufficio non redigere un verbale per l'art. 180 Cds visto che a mio parere non è vero che la polizza è estesa in ogni caso ma è da verificare?
2) questo anche perchè se il veicolo fermato nei 15 giorni non sottoscrive una nuova polizza com'è possibile non fare il verbale per l'art. 193 Cds?
Ringrazio fin d'ora per la disponibilità.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it