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Questo Ente, potrebbe risultare non rispettoso del patto di stabilità interno per l'anno 2009 e pertanto, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della legge 6 agosto 2008 n. 133, non potrebbe assumere personale con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Si premette che il Comune di Montemarciano ricomprende nel suo territorio circa 5 Km di costa e la sua frazione – Marina di Montemarciano – nel periodo estivo, risente di un considerevole flusso turistico alimentato per la maggior parte dagli abitanti dei paesi limitrofi che si recano al mare, con notevolissimo aumento del traffico stradale.
Detto flusso turistico non è limitato alle sole ore diurne, ma persiste anche in quelle notturne, considerata la presenza di una discoteca molto rinomata situata nel lungomare, oltrechè di molti pubblici esercizi (bar- balneari) che contribuiscono a richiamare nelle ore serali e notturne folle di giovani.
Per quanto detto, l'amministrazione comunale ha sempre assunto, per far fronte alla notevole mole di lavoro che i fenomeni sopra descritti comporta, personale di Polizia Municipale a tempo determinato da impiegare durante la stagione estiva, a supporto delle 8 (otto) unità in forza al Servizio di Polizia Municipale.
Pertanto, premesso che le otto unità di ruolo in forza al Servizio di Polizia Municipale non sono assolutamente sufficienti a fornire un adeguato servizio di Polizia Municipale, che per la stagione estiva necessariamente dovrebbe essere strutturato su tre turni giornalieri (mattutino, pomeridiano e serale/notturno), si chiede se sia possibile, procedere all'assunzione di personale di Polizia Municipale a tempo determinato in forza delle previsioni dell'art. 208 comma 4 bis del D. Lgs. 30.04.19920n. 285 (Codice della Strada), che è legge speciale, in deroga alle previsioni del divieto di assunzione di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto dall'art. 76 comma 4 della legge 6 agosto 2008 n. 133 per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno, che è legge ordinaria, per il principio giuridico "lex specialis derogat lex generalis".
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