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La Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 all'art. 21, comma 4, stabilisce che il mancato adempimento ad attività iniziata di uno solo degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 5, che prevede una sanzione amministrativa da 1500 a 10000 euro, la confisca delle attrezzature e della merce.
Si chiede come ci si deve comportare nel caso in cui un operatore risulti sprovvisto dell'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 4° comma ed in particolare quale sanzione applicare. E' possibile riferirsi alla sanzione prevista dall'art. 27 comma 6 della medesima L.R. (somma da 500 a 3000 euro)?
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