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Ottobre 10, 2010
Attività di intrattenimento complementare
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Sempre più frequentemente i pubblici esercizi svolgono attività d'intrattenimento musicale che,stante la Legge della Regione Lombardia n. 6/2010 all'art. 74 , è attività insita e complementare a quella di somministrazione, per cui regolarmente consentita.
E' indubbio comunque che emerge la necessità di prescrivere particolari condizioni agli intrattenimenti onde evitare forme d'inquinamento acustico o abuso nell'esercizio di tale attività. Nel ns Comune, dove è in vigore zonizzazione acustica, si è instaurato pertanto un sistema autorizzatorio con il rilascio di apposito provvedimento specifico previo la presentazione da parte del richiedente di una relazione d'impatto acustico e solo dopo aver acquisito anche il parere favorevole dell'Arpa. Quanto precede si ritiene però non più conciliabile con l'istituzione della SCIA, ad effetto immediato, per cui si chiede come è possibile disciplinare correttamente tali attività ( mediante una scia appositamente studiata ?) e se si può fare a meno del parere preventivo ARPA . grazie