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E' stata emessa Ordinanza Dirigenziale, a carico di titolare di atività ricettiva, che dispone la sospensione dell'attività con decorrenza 5 giorni dalla notifica dell'atto stesso per dare la possibilità di collocare in altra struttura gli eventuali clienti.
La disposizione di sospensione dell'attività ricettiva è stata emessa ai sensi dell'art. 3 del DM 16.03.2012 in quanto il Comando provinciale del VV.FF. evidenziava che non sussistevano ai sensi dell'art. 1 comma 2 del medesimo decreto i requisiti per il proseguo dell'attività ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi, pertanto non ammettendo l'attività ricettiva al piano straordinario biennale di adeguamento.
Considerato che nell'Ordinanza Dirigenziale viene altresì comunicato al proprietario dell'attività ricettiva che l'inottemperanza al provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 cp.
Si chiede se sia corretto l'applicazione di tale norma penale considerato che il provvedimento è del Dirigente e non del Sindaco.
Si ringrazia
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