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Il nostro Comune ha relizzato un parcheggio di 300 posti suddiviso su tre livelli che sarà destinato a parcheggio a pagamento. L'Assessore alla viabilità vorrebbe prevedere degli ausiliari del traffico, individuati nel personale di una cooperativa sociale (ONLUS) che collabora con il nostro Comune, che garantiscano una costante vigilanza del parcheggio.
Abbiamo fatto presente all'Assessore che quanto rischiesto non è possibile in quanto nella circolare del Ministero dell'Interno 25-9-1997 n. 300/A/26467/110/26 è previsto che:
…………………….. Sulla base delle funzioni loro conferite dalla norma richiamata, gli addetti agli accertamenti, di cui all'oggetto, possono distinguersi in due categorie:
a. Accertatori delle violazioni in materia di sosta:
indicati dal comma 132 della norma citata, si possono, a loro volta, distinguere in due gruppi in funzione del rapporto di dipendenza con l'amministrazione locale e dei poteri di accertamento loro conferiti:
a.a. Dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale:
– in cui queste manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del Codice della strada;
– in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.
a.b. Dipendenti di enti o di imprese (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui alla lettera a.a. – i quali in materia di sosta hanno gli stessi poteri concessi agli altri soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della strada – hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della Giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada. …………..
Si richiede un Vostro parere se la risposta fornita all'Assessore è giusta o nel caso fosse errata le esatte fonti normative di riferimento..
Si ringrazia della collaborazione.
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