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Buongiorno, vi sottopongo i quesiti di seguito riportati, relativi all'autotrasporto.
1. Al controllo di un autocarro munito di cronotachigrafo, il conducente esibisce i 28 dischi.
Su uno precedente alla giornata del controllo si accerta una discrepanza tra i Km percorsi ed il diagramma delle percorrenze, tanto da far desumere una guida con cronotachigrafo aperto/senza disco.
Considerato che la norma prevede il ritiro della patente e visto l'art. 3 della L.689/81 sulla responsabilità personale si chiede se è legittima l'applicazione al conducente della sanzione accessoria ex art. 179 ovvero quale sia la procedura corretta per l'individuazione certa del soggetto responsabile, sempre ai fini della sospensione della patente di guida.
Si precisa che:
· i dischi precedenti e successivi del conducente sono riconducibili allo stesso vista la medesima calligrafia
· i Km coincidono esattamente con quelli dei dischi precedenti e successivi
· il periodo del disco, oggetto del controllo, presenta mancanza di tracciato che nel retro non viene giustificato.
Si chiede, altresì, di conoscere gli eventuali riferimenti normativi in merito (es. circolari giurisprudenza, pareri ecc.).
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Nel caso vi siano 2 riposi settimanali ridotti consecutivi, il primo dei 2 risulta essere fuori dai 28 giorni, mentre l'altro cade all'interno del periodo di controllo lo strumento in dotazione al Comando lo rileva come infrazione.
E' legittima la nostra contestazione in considerazione che la violazione si concretizza all'interno dei 28 giorni?
Come è noto, nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
– due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
– un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il caso concreto che si sottopone è il seguente un autotrasportatore nella settimana lavorativa dal 3/8/15 al 9/8/15 effettuava un riposo settimanale ridotto pari a 40 h e 03 min, mentre nella settimana lavorativa dal 10/8/15 al 16/08/15 effettuava 2 riposi ridotti ovverosia:
– il 14/8/15 venerdì, un riposo settimanale ridotto di 33 h e 10 min;
– il 16/8/15 domenica, un riposo settimanale ridotto di 16 h e 52 min;
e così anche il 17/8/15 lunedì un riposo settimanale ridotto di 27 h e 45 min.
Quanto sopra è emerso dall'analisi dei dati del cronotachigrafo delle settimane lavorative rilevati con strumentazione in dotazione al Comando di Polizia locale (ACTIA D-BOX2), atta allo scarico dati dal cronotachigrafo digitale e della tessera conducente, e si ripete è risultato che il giorno lunedì 17 veniva effettuato un riposo ridotto, anche se nella settimana precedente, come sopra indicato, erano stati effettuati due riposi ridotti e pertanto il giorno 17 lunedì il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un riposo completo e non avrebbe dovuto condurre il veicolo.
La violazione è stata contestata l'11 settembre in quanto si è concretizzata il 17/08/2015, quando il conducente ricomincia a condurre il veicolo, anziché effettuare il riposo, e quindi entro i 28 giorni stabiliti dalle disposizioni normative;
Riporto la descrizione della violazione contenuta nel verbale di accertamento "conducente del sopraindicato veicolo, avendo fruito nella settimana dal 10/08/15 al 16/08/15 di un riposo settimanale ridotto e nella settimana successiva effettuando un ulteriore riposo ridotto, ometteva di effettuare un riposo settimanale completo di almeno 45 ore".
Nella speranza di essere stata chiara, chiedo cortesemente il Vs. illustre parere.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
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