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Gennaio 11, 2012
Biciclette elettriche
Stato del quesito
VALIDATED

Gent.le Redazione,
Questo comando qualche mese fa ha inoltrato al Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Napoli richiesta di sottoporre a visita e prova al fine di classificarli, due veicoli del tipo "Bicicletta equipaggiata con motore elettrico" specificando che le stesse "marciavano, in strada con pendenza ascendente, senza pedalare azionando solamente l'acceleratore a mano collocato a destra del manubrio essendo le stesse dotate di motore elettrico autonomo e non ausiliario". Dopo numerose sollecitazioni l'Ufficio ha sottoposto a visita i veicoli il cui esito si riporta di seguito:
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"Oggetto: verifica tecnica su due veicoli al fine di identificare la loro classificazione ai sensi art. 47 CDS.
Con le note …… OMISSIS
In data 14.10.2011 questo ufficio Provinciale ha provveduto a verificare i due veicoli e si è potuto riscontrare quanto segue:
? entrambi i veicoli non superano la velocità di 25 Km/h
? sono entrambi dotati di motore elettrico
? I veicoli non sono muniti di comandi, spie ed indicatori ai sensi della direttiva 93/29CE
? Non rispondono alla direttiva 93/34/CE relativa alle iscrizioni regolamentari (targhetta e numero di telaio)
? Non rispondono alla direttiva 93/34CE relativamente all'alloggiamento targa posteriore.
Per tutto quanto detto, i suddetti veicoli, non possono essere inquadrati come ciclomotori in quanto non rispecchiano le norme della Direttiva Quadro sulla omologazione comunitaria dei veicoli a due e tre ruote ( dir. 92/61/CE e succ. mod.)
Gli stessi veicoli, per essere inquadrati come "velocipedi con pedalata servoassistita da motore ausiliario", dovrebbero avere un motore ausiliario con potenza massima pari a 0,25 Kw e la cui alimentazione sia progressivamente ridotta o interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o addirittura se il ciclista smette di pedalare. Pertanto il motore deve essere costantemente collegato ai pedali.
Da tutto quanto esposto, si può senza dubbio affermare che i veicoli sottoposti a visita e prova non possono essere classificati nè come ciclomotori nè come velocipedi con pedalata assistita.
Napoli ______ Il capo Area
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La risposta riportata, a ns parere, del tutto salomonica, non ha messo in luce se il veicolo possa o meno circolare e quale fosse la sua classificazione.
A seguito di ciò il Ns Comando ha comunque applicato le sanzioni di cui
art. 97 c. 7 e 14 (mancato rilascio certificato di circolazione)
art. 97 c. 8 e 14 (veicolo sprovvisto di targa)
art. 171 c. 1 e 2 (circolazione senza casco)
art. 193 c. 1 e 2 (circolazione senza copertura assicurativa)
e relative sanzioni accessorie (la violazione di cui all'art. 116 non è stata contestato poichè i conducenti erano in possesso di patente).
Saremmo lieti avere un vs autorevole parere in merito alla nota del DTT di Napoli e sulla procedura da noi seguita.
Grazie