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Pare doveroso premettere preliminarmente che ogni commento circa la grottesca vicenda dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada ed in particolare quelle relative ai limiti di velocità di cui all'articolo142, non può che ritenersi superfluo.
Chi scrive, in sede di adozione di una deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della destinazione dei proventi in questione e in vista dell'emanazione del famoso decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, si pone il problema della corretta allocazione delle somme introitate durante l'anno in corso (2012).
Come noto il comma 16 dell'articolo 4-ter del dl 16/2012, entrato in vigore il 2 marzo 2012 e convertito definitivamente in legge il 24 aprile 2012, prevede che: " Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
La lettura del testo, a parere di chi scrive, non lascia dubbi circa l'obbligo di applicare le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada dal 1° giugno 2012 (cioè dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, così come esattamente prescritto dalla disposizione in questione)
Non convince peraltro l'interpretazione dell'ANCI (ovviamente gradita e benevola per noi operatori) circa la non abrogazione dell'articolo 25, comma 3, della L. 120/2010, in quanto tale diposizione non si può che ritenere implicitamente abrogata da una atto legislativo successivo avente pari rango.
Ne dovrebbe conseguire che:
circa il comma 12-bis, le somme introitate dal 1° giugno 2012 (sia da riscossione coattiva, sia da violazioni accertate nell'anno precedente ma incamerate a bilancio dall'Ente dopo tale data, sia da violazioni accertate durante l'anno 2012 ed incamerate a bilancio dall'Ente dopo tale data) derivanti da violazioni dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall'articolo 142 del Codice, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità dovranno essere ridotte del 50 per cento, in attesa di poter riversare il restante 50 per cento all'ente proprietario della strada (diverso dal comune) su cui è stato effettuato l'accertamento;
circa il comma 12-ter, le somme di cui sopra di competenza comunale, diversamente da quanto prescritto in via generale dall'articolo 208 del Codice, dovranno essere destinate interamente alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Il testo informale del decreto, apparso sul sito, nel preambolo richiama i commi 15 e 16 dell'articolo 4-ter del D.L. 16/2012 e il comma 2 dell'articolo 25 della L. 120/2010 e non il comma 3 (ad avvalorare – temo – la tesi di cui sopra).
Le modalità di trasmissione della relazione e di ripartizione dei proventi tra gli enti descritte nel dispositivo del decreto parrebbero già attuabili nel 2013.
Alla luce delle paventate responsabilità disciplinari e per danno erariale in caso di utilizzo dei proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter, l'esatta destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada ed in particolare quelle relative ai limiti di velocità di cui all'articolo142 per quanto attiene l'anno 2012 diventa nodale, tanto più se già nel 2013 dovesse sussistere l'obbligo di invio della relazione.
Quanto sopra proporrei al giudizio degli Autori Stefano Manzelli ed Enrico Santi che leggo sempre ed ho imparato ad apprezzare per la loro innegabile competenza.
Negli ultimi articoli a loro firma apparsi sul sito relativi alla materia in questione ho potuto leggere con piacere la frase: "Ma solo dal 2014 scatterà l'obbligo di ripartizione materiale delle multe autovelox e il connesso onere di rendicontazione informatica da effettuarsi periodicamente entro il mese di maggio"".
Forse tale indicazione, che ricondurrebbe a ragionevolezza l'intera vicenda, si evince dall'Allegato A al decreto, non ancora pubblicato ancorché informalmente.
Si ringrazia anticipatamente per la risposta che verrà fornita al presente quesito nella speranza che il Parere della Conferenza Stato – città e autonomie locali illumini di buon senso i redattori del decreto.
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