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Aprile 11, 2013
Cani vaganti
Stato del quesito
VALIDATED

QUESITO:

Il cane che incustodito vaga per i boschi ed insegue gli animali selvatici( lepre, volpe e soprattutto caprioli) sino ad aggredire gli stessi e, a volte causandone la morte.

Sono applicabili entrambe le ipotesi sanzionatorie? (ordinanza comunale +art.672 del C.P.)

L'omessa custodia del proprio cane normalmente è sanzionata da un'ordinanza sindacale in quanto la registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio veterinario Pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate è competenza del comune di riferimento. Questa ipotesi sanzionatoria si riferisce al cane trovato a vagare incustodito sul territorio comunale, in centro abitato e fuori centro abitato.

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L'art.672 del Codice penale recita:

Chiunque (2) lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.

Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta (3);

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [c.c. 2052] (4).

Nelle note esplicative si riporta:

(2) L'illecito può essere commesso da colui che ha il possesso dell'animale, ossia colui che ne abbia un qualsiasi rapporto di materiale disponibilità.

Non risponde, pertanto, il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo, a meno che non si tratti di un soggetto inesperto. La pericolosità dell'animale deve essere accertata caso per caso: essa non è mai presunta.

(3) In tal caso non è richiesto l'accertamento sulla pericolosità dell'animale; esso si presume, in ragione dello stato di libertà in cui si trova e dell'indole stessa (animali da tiro, da soma o da corsa) che li rende pericolosi se non custoditi.

(4) Cfr. anche art. 1, l. 7-2-1992, n. 150 come modificata dal d.l. 12-1-1993, n. 2 conv. in l. 13-3-1993, n. 59 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica)Ora la sanzione è solo amministrativa in forza dell'art. 33al. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario comminava la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda fino a 61 euro.

In riferimento al primo comma:

Cass.IV,3-3-70 : sono animali pericolosi per l'altrui incolumità non solo quelli la cui ferocia è caratteristica o istintiva, ma anche quelli che, sebbene domestici possano diventare pericolosi in determinate circostanze;

Cass.IV, 13-11-84: in tal caso, però, la pericolosità deve essere accertata in concreto di volta in volta.

Nella fattispecie succede che alcuni cani, soprattutto le razze di interesse venatorio( beagle, setter, labrador retriver)oltre a vagare incustoditi vanno nei boschi che sono adiacenti al centro abitato( Livigno -SO) e quindi subito raggiungibili; qui si danno al inseguimento e all'aggressione degli animali selvatici. Nel periodo primaverile soprattutto i caprioli e anche gli stambecchi si abbassano per il reperimento di pascolo e in forte stato di dimagrimento. L'amministrazione provinciale, qual'ora sia ucciso un'animale selvatico, può chiedere i danni al proprietario del cane, qualora identificato.
Il quesito viene posto in quanto le ipotesi sanzionatorie di cui sopra sembrano sussistere entrambe in quanto oltre all'omessa custodia si punisce anche la pericolosità del cane che diventa aggressivo nei confronti della fauna selvatica sino, talvolta, a causarne la morte(.."sebbene domestici possano diventare pericolosi in determinate circostanze"..). Il vigilanza e la repressione di questi fenomeni incresciosi sono più difficili da controllare per le condizioni ambientali .