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Titolare di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande su aree pubbliche di “tipo B” di cui all’ art. 28 del D.Lgs. 114/98 (forma itinerante) che effettua di fatto commercio in “sede fissa” (in sosta con veicolo attrezzato per la vendita ambulante di alimenti e bevande senza rispettare i limiti temporali previsti dalla normativa riguardo la sosta per la vendita in forma itinerante) su un terreno recintato di proprietà privata. La legge regionale Lazio n. 90/2019 consente per il commercio in forma itinerante soltanto la sosta per il tempo strettamente necessario per servire i clienti. Il Comune dove viene svolta l’attività non ha regolamenti di settore. Si chiede quali sanzioni siano più corrette applicare sia come sanzioni principali che accessorie.
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