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Premesso che il comma 2 dell'articolo 126 bis del C.d.S. prevede che "2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.", è valida la comunicazione fatta in un tempo successivo? Detto diversamente, tale termine è ordinatorio o perentorio?
Qualora venisse fatta oltre i trenta giorni e la detrazione dei punti avvenisse ugualmente, il titolare della patente ha titolo per fare ricorso? A chi va presentato?
Grazie
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