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Contro un'ordinanza ingiunzione emessa per una violazione alle norme in materia ambientale è stato proposto ricorso in opposizone al competente Tribunale, il cui Giudice ritiene di poter applicare ai giudizi de quo, la procedura del tentativo di conciliazione obbligatoria fra le parti, come in una qualsiasi lite di natura civilistica.
A parte il fatto che il tentativo di conciliazione obbligatoria dovrebbe essere esperito davanti ad uno dei mediatori autorizzati e non in Tribunale, in una siffatta ipotesi non trova pplicaizone la norma speciale costituita dalla Legge 689/1981?
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