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Riassumo la normativa per meglio spiegare il quesito da sottoporre.
L'articolo 55 bis comma 5 D.lgs 165/2001 ss.mm.ii prevede che:
"La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno."
Lo stesso Garante della privacy con provvedimento 31 luglio 2014 [3399423] "Notifica dell'atto di contestazione di un procedimento
disciplinare e protezione dei dati personali" recita che:
"L´art. 55 bis, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 prescrive, infatti, che nell´ambito del procedimento disciplinare le
comunicazioni al dipendente debbano essere effettuate, qualora a quest´ultimo sia stata assegnata una casella di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica certificata oppure "tramite consegna a mano", al fine di contemperare l'esigenza di speditezza del procedimento e di certezza dell´avvenuta notificazione all´interessato con la tutela della riservatezza di quest´ultimo (v., tra gli altri, provv. del Garante 18 ottobre 2012, n. 297 [doc. web n. 2174582]). Il fatto che, nel caso specifico, anche in considerazione della mancata assegnazione di account di posta certificata alla reclamante, a tale legittima modalità di consegna (in busta chiusa) il direttore generale abbia fatto precedere anche l´invio mediante posta elettronica utilizzando l´account istituzionale assegnato alla reclamante, non contrasta con le disposizioni del Codice né con le indicazioni fornite dal Garante nel Provvedimento 14 giugno 2007, Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico (in G.U. 13 luglio 2007, n. 161 e www.garanteprivacy.it, doc web n. 1417809: cfr. in particolare punto 5.3:
"l´amministrazione deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per
prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali […] da parte di soggetti diversi dal destinatario […] (ad esempio, inoltrando
le comunicazioni in plico chiuso o spillato; […] ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali)". Inoltre la modalità utilizzata è
coerente con quanto affermato in termini generali dall´art. 47, comma 3, d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell´amministrazione
digitale): "Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l´amministrazione ed i propri dipendenti la posta
elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali".
Il punto da focalizzare è la notifica ad una casella di posta certificata del dipendente "idonea" assegnata dall'amministrazione.
Veniamo al quesito.
Nel mio comune l'UPD ha trasmesso la contestazione di addebito disciplinare nei confronti del Comandante, non nella sua casella pec personale, ma alla PEC ufficiale del Comando di Polizia Locale quando questi era in ferie e a cui accede normalmente anche altro personale del comando.
Lo scrivente ravvisa due ipotesi di illegittimità:
1) la violazione della riservatezza a danni del comandante, in quanto lo stesso è venuto a sapere della contestazione di addebito dal suo personale che lo ha informato di questa cosa. In pratica la pec di contestazione dell'addebito è pervenuta al comando quando il comandante era in ferie sulla pec del settore di polizia locale, che non può assolutamente essere considerata come pec personale del dipendente.
2) eccezione di nullità della notifica, in quanto è stata eseguita la notifica non ad un indirizzo proprio del dipendente, ma ad un indirizzo pec ufficiale iscritto in IPA e quindi di natura istituzionale del comando di polizia locale a cui accedono anche altri dipendenti.L L'articolo 55 bis comma 5 Dlgs 165-2001 infatti, prevede o la raccomandata con ricevuta di ritorno o la consegna a mano, proprio a definire con lapalissiana modalità la necessità della riservatezza della comunicazione da ricevere. Lo stesso Garante della Privacy nel provvedimento 1417809 sottolinea che l'amministrazione deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali […] da parte di soggetti diversi dal destinatario […] (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; […] ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali)".
Ciò posto si richiede un parere sulle due ipotesi di illegittimità prospettate.
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