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E'stata contestata al proprietario di un 'autovettura la violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. perche nei termini previsti non aveva fornito i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. L'invito era stato formulato con il precedente verbale di contestazione di violazione (che prevedeva la decurtazione di punti dalla patente di guida) che era stato notificato con la compiuta giacenza. Il destinatario non aveva ritirato il plico che era stato depositato presso l'ufficio postale il cui agente aveva spedito la raccomandata di avviso indicandone il numero sul retro dell'avviso di ricevimento del verbale contenente l'invito.
Il destinatario ritirando il verbale di contestazione del 126 bis comma 2, ricorreva nei termini avverso questo provvedimento indicando come doglianza il fatto di non essere venuto a conoscenza del precedente verbale in cui era indicato l'invito a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
E' stato corretto notificare il verbale di violazione al 126 bis comma 2, oppure essendo stato notificato il verbale in cui era stato formulato l'invito, con la compiuta giacenza non era possibile procedere a contestare questa violazione?
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