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Con la L.220/10 sono iniziati da parte del personale della SIAE su incarico della AAMS, i controlli degli apparecchi da divertimento e intrattenimento presso gli esercizi commerciali.
Al Comune sono stati inviati i verbali di sopralluogo per irregolarità riscontrate in alcuni pubblici esercizi sia per il numero di apparecchi detenuti sia per tipologia di gioco.
I verbali vengono inviati ai Comuni per eventuali sanzioni ricordando nella lettera di accompagno che il numero e le tipologie degli apparecchi detenuti in attività commerciali, salvo diverse disposizioni comunali, sono disciplinati dal decreto del 27/10/2003 pubblicato in G.U. n.255 del 3/11/2003 e dal decreto del 18/1/2007 pubblicato in G.U. n.27 del 2/2/2007.
Nel frattempo, durante un controllo di un pubblico esercizio, nel mese di gennaio, la pattuglia ha accertato la presenza di un numero di apparecchi superiori ore a quanto consentito e ha contestato all'esercente il Tulps.
E' seguito al verbale un ricorso in cui viene contestata:
la competenza della Polizia Municipale ad accertare l'eventuale violazione;
l'infondatezza del fatto in quanto l'effetto sanzionatorio in materia di installazioni di apparecchi in eccedenza è sospeso e ogni relativa competenza è trasferita ad Aams;
infine che il divieto non è più a carattere di pubblica sicurezza;
Con la presente si chiede se la lettera d) comma 4 dell'art. 81 della Legge 220/10 ha realmente sospeso ogni effetto sanzionatorio, non rendendo più applicabili i decreti sopra citati e l'art. 9 del Tulps.
Grazie per i chiarimenti
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