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Si chiede un parere in ordine alla seguente questione.
L'art. 20 del DL 78/2009 ha trasferito all'INPS l'accertamento dell'invalidità civile ed handicap. L'art. 188 e 381 reg. del CDS fanno riferimento alla certificazione dell'ufficio medico legale della Asl per la documentazione sanitaria a corredo dell'istanza volta all'ottenimento di quanto sopra .
Prima della citata novella legislativa , anche il verbale della commissione medica legale dell'ASL , ove vi fosse riportata la difficoltà di deambulazione del richiedente, veniva da questo ufficio ritenuta valida per il rilascio del contrassegno invalidi.
Qualche perplessità si pone oggi , in seguito alle nuove competenze dell'INPS , considerato che il codice stradale è normativa specifica e che all'art. 381 viene indicato quale unico ufficio competente in merito quello di medicina legale della Asl, che può certificare anche senza necessariamente riunire la commissione medica.
Poichè oggi la citata commissione medica non svolge più funzione autonoma ma , in casi di voti non a mmaggioranza , può essere revisionata dall'INPS, si pone il problema se considerare valida la comunicazione di questo ultimo Ente ( con verbale della commissione eterointegrato )
Si è consapevoli che essendo la nuova normativa improntata a maggior rigore , sembrerebbe illogico, non attribuire alla certificazione INPS valore anche per i fini che qui interessano.
Tuttavia, qualche problema si pone.
Personalmente ritengo che la nuova norma non ha implicitamente abrogato la competenza dell'ufficio di medicina legale dell'Asl , previsto dall'art.. 381 reg. cds, essendo la seconda speciale rispetto alla prima e tutela un interesse un po più ristretto.
Inoltre si pone il problema di individuare un'autorità unica deputata al rilascio della predetta certificazione. Potrebbe infatti accadere che l'INPS non riconosca l'invalidità civile o handicap mentre il medico legale dell'As.l. , invece, rilascia certificato di difficoltosa deambulazione. In questi casi quindi, come comportarsi? Ritengo più corretto affidarsi solo ed esclusivamente all'attestazione rilasciata dall'ASL.
La problematica si è posta, in quanto il servizio di medicina legale , ritiene di non dover rilasciare più alcuna certificazione nè permanente nè a tempo determinato , rimandando tutte le comptenze all'INPS. Personalmente ritengo questa posizione illegittima , poichè i compiti del servizio di medicina legale oltre che quello stabilito dalla suddetta norma del codice stradale è chiaramente stabilità dall'art. 14 della L. 833/78 ( accertamenti, certificazioni ).
Ringrazio
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