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Durante controlli sul rispetto delle norme anti-contagio nei pubblici esercizi è emerso che alcuni gerenti affermassero di non essere tenuti alla verifica dei dati inerenti alla certificazione verde mediante richiesta esibizione di documento d'identità al cliente, conformemente a quanto indicato da appartenenti alle forze dell'ordine di altro corpo. Pertanto si chiede conferma della vigenza del D.P.C.M. 17 Giugno 2021 e correlata circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 nella parte in cui ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. c del decreto del Presidente del Consiglio testè citato, autorizza "i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid 19, nonché i loro delegati"; il tutto, in riferimento alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge 172/21.
Si ringrazia anticipatamente.
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