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La legge nr. 10 del 09.01.1991(come modificata ed integrata dalle successive disposizioni normative, stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per le restanti parti del territorio effettuano i controlli necessari a verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti. I predetti enti possono costituire apposite società di capitali con partecipazione pubblica, demandando a quest'ultime i controlli degli impianti. Orbene, si chiede se gli incaricati (tecnici) di tali soggetti, (Comuni Province e società appositamente costituite) sono legittimati ad accedere presso il domicilio privato per effettuare tali controlli senza violarne l'art. 14 della Costituzione e se il proprietario o occupante dell'immobile può incorrere alla violazione di interruzione di un ufficio pubblico a norma dell'art. 340 C.P., rifiutando di far accedere tali soggetti (a prescindere delle relative sanzioni amministrative o segnalazione alle società fornitrici di combustile al fine di sospendere la fornitura, etc.). Grazie.
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