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In caso di fermo e identificazione presso questura di extracomunitario irregolare, senza permesso di soggiorno e senza documenti al seguito, nel passato si è provveduto a denuncia per violazione art. 6/3 Dlgs 286/98(Competenza Tribunale) e art. 10bis Dlgs 286/98 (Competenza Giudice di Pace).
A seguito delle ultime sentenze di Cassazione e della sentenza del 28.04.2011 della Prima Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la procedura sopra indicata e ancora valida, oppure se così non è più, come ci dobbiamo comportare concretamente.
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