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Il comune, a seguito di piano di lottizzazione, stipulava convenzione con soggetti lottizzanti nella quale questi ultimi si impegnavano ad assumere a proprio carico oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzaxione e consistenti nella formazione di parcheggi, nella costruzione di rete fognaria e nella formazione di strada. A distanza di parecchi anni dalla stipula della convenzione (anno 1978) si chiede se il Comune non avendo fatto alcun atto di acquisizione della strada o dei parcheggi, possa ritenersi comunque proprietario degli stessi, solo per il fatto che sul progetto presentato per la costruzione degli stabili nel 1978 fosse riportata sul disegno tecnico la parola parcheggio pubblico o strada pubblica. A parere dello scrivente la convenzione è da ritenersi prescritta essendo passati ampiamente i dieci anni relativi al periodo in cui il Comune doveva provvedere all'acquisizione delle aree, successivamente alla realizzazione delle stesse.
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