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Un attraversamento ferroviario ha comportato la realizzazione di una sottovia o sottopasso per consentire il normale transito veicolare; tale sottopasso è anche dotato di impianto di sollevamento.
In riferimento ad esso, atteso che poco è detto negli artt. negli artt. 25 del CdS e 65 del relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni, si chiede se esiste una normativa specifica relativamente alla segnalazione con idonea segnaletica stradale del sottovia / sottopasso, anche in riferimento ad eventuali pericoli di allagamento, alla presenza di pompa di sollevamento, etc.
Si chiede, infine, in caso di incidenti o di danni provocati a terzi da un mancato o incompleto segnalamento del sottovia o eventualmente del pericolo di allagamento, la responsabilità aquilana, ex artt 2043 e 2051 del C.C., è addebitabile all'ente proprietario della strada su cui insiste o a chi ha realizzato il sottopasso (nel caso di specie le Ferrovie dello Stato).
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