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Si è verificato il caso di un utente che ha estinto l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione dell'art. 158 cc. 2 e 5 prima della notifica del verbale (che pertanto non ha avuto luogo) a seguito dell'emissione del preavviso di accertamento mediante pagamento in misura ridotta.
Comportando tale violazione la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida dell'effettivo conducente e non essendo stata effettuata alcuna comunicazione di dati personali e della patente di guida ai sensi dell'art. 126bis, il Comando accertatore può procedere direttamente alla notifica del solo verbale per violazione dell'art. 126bis c.2 o è tenuto a comunicare prima l'obbligo di delazione stradale?
In caso positivo, in quali forme deve essere effettuata l'intimazione, considerato che la prima notifica non ha avuto luogo?
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