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E' stato notificato il 6.10.2006 all'obbligato solidale un verbale che comporta la decurtazione punti al conducente (sconosciuto per impossibilità di contestazione immediata) il quale nel presentare ricorso al G.d.P. dichiarava nello stesso che alla guida c'era il figlio e lo indicava quale teste. In udienza il figlio non è stato ritenuto idoneo a testimoniare ex art. 246 cpc in quanto titolare di interesse. Da far rilevare che a seguito di ricorso il G.d..P. ha disposto la sospensione dell'esecutività del verbale senza nulla specificare. Successivamente il G.d.P. confermò il verbale depositando sentenza in data 8.6.2009. Il dubbio riguarda la decurtazione punti posto che l'obbligato solidale ha dichiarato il nominativo del trasgressore all'interno del contenuto del ricorso e avanti il Giudice, ma non abbiamo agli atti l'autocertificazione sottoscritta dal conducente. E' necessaria una nuova notificazione al trasgressore per permettergli il diritto difesa secondo le modalità di legge(con il rischio di dover sopportare un altro ricorso)? In caso affermativo sono ancora nei termini? Oppure all'obbligato in solido, per il fatto di non aver formalmente comunicato i dati del conducente, limitandosi solo a citarlo nel ricorso, è necessario contestare la violazione di cui all'art. 126 bis C.d.s.?
Ringrazio per la collaborazione e porgo i più distinti saluti
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