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Settembre 5, 2011
Dichiarazione ex art. 126 bis
Stato del quesito
VALIDATED

L'art. 126 bis del Codice della strada al punto 2 prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Ora il mio quesito è questo. Mi arriva per fax la dichiarazione del conducente regolarmente sottoscritta con tutti i dati anagrafici e della patente di guida. La devo prendere per buona anche se per fax? Nel verbale non specifico le modalità di comunicazione. E poi se la dichiarazione è priva della copia della patente o di altro documento di identità è da prendere per valida ugualmente?
Grazie