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il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S." del D.L. 09.02.2012 cd "Decreto Semplificazioni", convertito con L. 35/2012, in vigore dal 10.02.2012, ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento TULPS che assoggettava all'obbligo della licenza di cui all'art. 69 del TULPS "gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'articolo 86 della legge".
Dalla riforma normativa così introdotta è conseguita la completa liberalizzazione di ogni tipo di trattenimento musicale (musica dal vivo e su strumento meccanico, trasmissioni televisive e simili, recite) che si svolga all'interno dei pubblici esercizi (pub, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, pensioni ecc).
I titolari dei pubblici esercizi all'interno dei quali si svolgano spettacoli o trattenimenti mentre non hanno più l'obbligo di ottenere licenza ex articolo 69 Tulps ma però devono continuare a presentare la documentazione di impatto acustico sia per l'utilizzo di impianti di diffusione sonora che per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o con utilizzo di strumenti musicali e qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale, sarà sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 447/1995.
Qualora in sede di controllo all'interno dei P.E. che effettuano intrattanimenti musicali venga accertato che non è stata presentata la dichiarazione di impatto acustico e non venga pertanto mostrata la relativa documentazione e il nulla osta, quale contravvenzione si deve contestare, quale sanzione elevare e ai sensi di quale articolo di legge, alla luce del fatto che nel nostro Comune non è stato, ad oggi, adottato il Regolamento acustico? Grazie
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