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A seguito della comunicazione resa dal precedente intestatario di un veicolo oggetto di sanzione amministrativa per violazione alle norme del C.d.S., si è accertato che l'acquirente, in fase di trascrizione dell'atto di vendita, ha presentato al DTT (al PRA è stato presentato il cdp con a retro la trascrizione dell'atto) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da copia della patente, riportante un indirizzo, quale luogo di residenza, dal quale si è trasferito, senza provvedere ad aggiornare la patente di guida, nel lontano 1994, periodo in cui non era ancora in vigore la norma che demanda ai Comuni il compito di trasmettere al DTT i dati relativi per il successivo aggiornamento del documento.
Dovendo trasmettere la notizia di reato, si è ipotizzata la violazione citata all'art. 76 del DPR 445/2000 in riferimento all'art. 483 del C.P. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – art. 489 del C.P. – Uso di atto falso – art. 495 del C.P. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Tutto ciò premesso, si chiede il vostro parere in merito ai reati ipotizzati a carico del proprietario che, tra l'altro, invitato ai sensi dell'art. 650 c.p. non si è presentato e se sia opportuno contattare l'agenzia di pratiche automobilistiche a cui era stato affidato l'incarico per eventuali informazioni da verbalizzare riguardanti il caso.
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