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Si chiede di conoscere quale possa essere un comportamento in linea con la normativa regionale delle Marche la quale, nell'introdurre la presentazione del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, omette di indicare se in sede di controllo o di spunta tale documento debba essere mostrato come l'autorizzazione.
In particolare, durante la pratica operativa quotidiana, ci si è chiesti se in sede di spunta sia legittimo il comportamento dell'operatore che richieda di verificare il possesso di detto documento e se, ipoteticamente ravvisata una sua mancanza, possa decidere di non consentire allo spuntista l'apertura del banco.
Per ciò che concerne il posteggio è corretto attendere che ci siano specifiche disposizioni dell'ufficio commercio che ha rilasciato l'autorizzazione?
Inoltre capita che tra gli spuntisti siano presenti soggetti provenienti da altre regioni, in particolare la Puglia. In tal caso, se per ipotesi non fosse richiesto dalla normativa regionale pugliese il DURC, come si può raccordare la normativa regionale delle Marche (che lo impone) con quella di altra regione che non lo indica tra i requisiti/documenti da presentare? Pare opportuno a tal proposito precisare che la normativa regionale delle Marche prevede infatti in caso di mancata presentazione del DURC annuale (entro il 31 gennaio) la sospensione e la revoca in caso di omissione per oltre sei mesi.
Inoltre dal disposto normativo che si riproduce in calce non si comprende con certezza il riferimento all'"ufficio commercio competente". Se dubbi non sembrano possibili riguardo al posteggio (sarà l'ufficio commercio che ha rilasciato l'autorizzazione), meno certa è la risposta per l'itinerante.
Art. 38 bis L. R. Marche 27/2009
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC. Nel caso in cui le imprese non provvedano nel termine previsto, l'autorizzazione è sospesa fino alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC. Decorsi inutilmente sei mesi di sospensione, l'autorizzazione è revocata.
3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5. ……………………………………………………………
6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.
Nota relativa all'articolo 38 bis:
Aggiunto dall'art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e modificato dall'art. 30, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
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