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Marzo 15, 2018
Edificio dichiarato inagibile per incendio
Stato del quesito
VALIDATED

Buongiorno, abbiamo necessità di porre un quesito operativo per attuare le procedure più corrette da eseguirsi in una situazione del seguente tipo.

Un edificio di vecchia data é dichiarato inagibile dai VV. FF. a seguito d’ incendio che ne ha distrutto parzialmente la copertura e intaccato le pareti. L’Amm. Com.le  visto il rapporto dei VV.FF. nei  giorni successivi emette un ordinanza ai sensi degli artt. 54 D.lgs. 257/2000,  26 D.P.R. n.380  e 222 R.D.1934 n. 1265 che prevede  l’obbligo in carico ai proprietari di:

“provvedere immediatamente ossia entro 7 (sette) giorni dalla notifica del provvedimento ad eseguire opere di messa in sicurezza dell’edificio per consentire il passaggio in sicurezza alle abitazioni adiacenti e lungo le vie limitrofe, da eseguire tramite tecnico e impresa abilitati, presentando poi al comune una perizia redatta da tecnico abilitato che attesti la messa in  sicurezza dell’immobile dichiarato con la presente temporaneamente inagibile/inaccessibile”.

A seguito di tale ordinanza un tecnico, incaricato dalla proprietà, presenta all’ Uff. Tecnico Com.le, una perizia da cui risulta che” sono stati eseguiti interventi che risultano idonei a garantire la sicurezza temporanea dello stabile, in attesa di una ristrutturazione sostanziale del fabbricato”.

A seguito della perizia l’ uff. Tecnico Com.le esegue un sopralluogo e con una nota comunica alla proprietà “una presa d’atto della messa in sicurezza dell’ edificio ma che permangono le condizioni di inagibilità sino a sostanziale ristrutturazione del fabbricato”.

Durante un controllo da parte della P.L. si accerta un utilizzo a titolo abitativo di una porzione dell’edifico.

Tutto ciò premesso, siamo a chiedere cortesemente un parere, sulle procedure più corrette, da adottarsi in tale frangente, ipotizziamo una sanzione per utilizzo in mancanza di agibilità e lo sgombero coatto per inagibilità o serve l’emissione di una nuova ordinanza  che disponga lo sgombero immediato ai sensi dell’art. 222 R.D. n. 1265/34?

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.