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Luglio 19, 2010
Esibizione di fotocopia di contrassegno RCA
Stato del quesito
VALIDATED

In data 13/07/2009 si accertava che un veicolo stava circolando con una fotocopia del contrassegno. Per il disposto dell'art. 11 del regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 si decideva di verificare la bontà della fotocopia chiamando direttamente la Compagnia Assicurativa. Da questa si appurava che il mezzo non era assicurato e che il numero di polizza seppur facente parte della loro numerazione risultava non utilizzata. Alla luce di ciò si procedeva al sequestro amm.vo del mezzo e di indicava al conducente, che insisteva di averla pagata, di esibire l'originale della polizza per poter procedere al dissequestro. Da allora e fino al 19/07/2010 non è mai stata esibita l'originale. Il contrassegno e la polizza sono stati inviati in questi Uffici a mezzo fax e a mezzo raccomandata, in quest'utima in fotocopia, e quindi i medesimi sono stati visti sempre in fotocopia. Solo in data 19/07/2010, su ordine del G.d.P., sono stati prodotti in udienza gli originali. Ora, si chiede: il sequestro operato è legittimo? Il Comando doveva procedere al dissequestro, e quindi in autotutela, solo dopo aver visto gli originali? Parte attrice, a mezzo del suo legale, sostiene che la polizia locale era a conoscenza dell'esistenza della polizza sin dall'invio dei fax e della raccomandata sopra citati e pertanto chiede che l'Ente sia condannato oltre alle spese di custodia del mezzo. Infine, per completezza, si evidenzia che il mezzo è stato assicurato dalla Compagnia dalle ore 24 del 14/07/2009 giorno dopo il nostro accertamento. La Compagnia ha sostenuto che lo stralcio di contabilità rappresentato da un foglio manoscritto, esibito dal broker, non ha nulla a che vedere con il giornale di cassa, che è documento di rilevanza amministrativa-fiscale fondamentale, i cui fogli devono essere trasmessi, telematicamente, giorno dopo giorno alla Compagnia preponente.