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Il quesito verte sulle modalità di controllo degli eventi di pubblico spettacolo fino a 200 persone che si svolgono entro le ore 24 per i quali è stata introdotta una forma di semplificazione dal DL 91/2013 convertito la Legge 112/2013. Alla luce della normativa sopra indicata e stante la successiva circolare esplicativa del Ministero dell'Interni prot 557/pas/u/003625/13500, l'ufficio commercio di questo Comune ha adottato per gli eventi fino a 200 persone (anche se sottoposti alle verifiche di sicurezza) una SCIA (che andrebbe a sostituire, come previsto dalla norma, le precedenti autorizzazioni di cui agli artt 68/69 del tulps) alla quale però l'organizzatore non deve allegare alcuna documentazione bensì dove solo dichiarare che "s'impegnerà a tenere sul luogo dove la manifestazione si svolge" tutti i documenti idonei a comprovare l'effettuazione delle verifiche di sicurezza dovute secondo quanto previsto dal DM 19/08/1996 ed inoltre senza necessità di presentare alcuna asseverazione di tecnico abilitato a norma dall'art. 141 comma 2 del Reg del Tulps (.in sostituzione quest'ultimo dell'agibilità.). Quanto sopra comporta che l'ufficio ricevente la scia di fatto non effettua alcuna istruttoria e che le verifiche rimangono in capo solo alla Polizia Locale che effettua il controllo quando però l'evento è già in corso, programmato e le strutture allestite. Si chiede se è corretta la procedura di protocollare una scia quando la documentazione relativa alle verfiche di sicurezza non viene allegata ed in assenza delle asseverazioni del tecnico da rendersi a norma degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000?
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