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Buongiorno vi pongo il seguente quesito.
In seguito a incidente stradale in cui resta coinvolto un veicolo soggetto alle norme del Regolamento CE 561/2006 notiamo che il conducente nei 28 giorni precedenti in alcune occasioni lascia la carta tachigrafica all'interno del tachigrafo al termine della sua attività di lavoro.
Viene richiesto all'impresa di fornire informazioni in merito ai motivi che hanno fatto si che il conducente lasciasse la propria carta all'interno del tachigrafo nonostante l'obbligo di estrarla al termine dell'attività lavorativa.
L'impresa fornisce per alcune occasioni i dati satellitari che permettono di vedere che il veicolo non si trovava presso l'azienda aggiungendo che il conducente ha usufruito del riposo in cabina.
Al contempo nei casi in cui il veicolo risultava presso la città in cui ha sede l'impresa, la stessa riferiva che il conducente per motivi personali aveva per necessità usufruito del riposo giornaliero in cabina.
Il quesito è il seguente: il conducente va sanzionato per violazione all'articolo 19 della legge n. 727/1978 in ogni caso o non avendo alcuna prova che effettivamente il riposo è stato fatto in cabina non si sanziona?
Mi permetto di sottolineare che in alcuni testi specifici sulla materia riguardante l'uso del cronotachigrafo analogico o del tachigrafo digitale (come ad esempio alcuni testi EGAF) si precisa che nel caso in cui il conducente usufruisca del riposo in cabina non va sanzionato per l'articolo 19 Legge 727/1978.
Grazie.
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