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Il Comando di Polizia Locale, entro la data limite del 20 aprile p.v., deve predisporre gli atti di gara (disciplinare e capitolato tecnico) per l’affidamento in outsourcing del servizio di stampa e postalizzazione dei verbali relativi a violazioni al codice della strada accertate dalla polizia municipale.Motivo del presente quesito sono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018.La legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 461 interviene, sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, nonché di realizzare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada.Nello specifico, l’art. 1 comma 461, inserisce all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97, il comma 97-bis che, a sua volta, inserisce una serie di modifiche alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, a seguire quelle di interesse per il caso in esame.La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una rilevante novità nell’ambito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di violazione del codice della strada ovvero, la liberalizzazione dei servizi postali facendo venir meno il pluriennale monopolio detenuto da Poste Italiane.L’art. 1, commi 57 e 58, Legge 124/2017, ha abrogato l’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane per notifiche di atti giudiziari ex Legge n. 890/1982 e per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada.Ciò vuol dire che le notifiche non saranno affidate più in esclusiva a Poste Italiane (fornitore del servizio universale) ma anche ai servizi postali privati.A tal proposito, però, appare necessario che le società private si muniscano della licenza di cui sopra. Occorrerà attendere, quindi, l’effettiva attuazione, ovvero la regolamentazione definitiva dell’Agcom sulla base delle regole da predisporsi da parte appunto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il conseguimento della licenza individuale, i requisiti, gli obblighi, i controlli e le procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli.Sull’argomento si sono già succedute varie interpretazioni giurisprudenziali. Tra queste, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23887 del 23 ottobre 2017 ha precisato che un provvedimento dell’AGCOM (autorità garante delle telecomunicazioni) dovrà fissare i requisiti per il rilascio delle licenze e, fino a quel momento – o meglio finché le società private non si saranno munite della nuova licenza – la notifica con le poste private continuerà ad essere contestabile come inesistente. Peraltro, il vizio dell’inesistenza, non è sanabile in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, con sostanziale prorogatio dell’attribuzione del servizio in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. Altresì, da ultimo, nello stesso senso Ordinanza Cassazione n. 234 dell’8 gennaio2018 (si veda anche Cassazione sezioni unite n. 14916/16). Posto e premesso quanto sopra, evidenziando che, ancora oggi, Poste applica per il servizio “Posta raccomandata giudiziaria e comunicazioni connesse agli atti giudiziari”, così come da loro preziario, i costi secondo grammatura con l’inciso che “Il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale.” E che la stessa disposizione vige anche per quelle che definiscono “Comunicazioni connesse agli atti giudiziari – La tariffa della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) è pari a 5,95 Euro. Tali servizi sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizi universali.”, si chiede formale indirizzo su quanto a seguire:
Negli atti di gara, capitolato tecnico delle prestazioni richieste, è possibile inserire la prestazione in esame (la consegna a Poste per la notifica a mezzo raccomandata) con una dicitura del seguente tenore – gestione della notifica dei verbali mediante il servizio postale nelle modalità previste dalla L.890/82 e s.m. con consegna degli atti entro 7 giorni dalla ricezione del file (lotto di stampa) a Poste Italiane spa o altro fornitore abilitato che risulti essere più vantaggioso economicamente, autorizzato a notificare atti giudiziari previa autorizzazione dell'Ente – Sarebbe corretto omettere il costo dell’invio delle raccomandate dalla base dell’importo in gara (poiché già previsto e fisso nonché esente da iva in ragione delle sopra cennate limitazioni alle novità introdotte dalla finanziaria) prevedendo un importo della gara complessivo presunto per il servizio, calcolato sull'invio annuo presunto di n. verbali per un costo a base di gara, per singolo verbale, di € X,XX, IVA esclusa, pari ad € x,xx
In assenza della novella introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, le precedenti gare sono state espletate ed affidate con questa impostazione. Oggi laddove vi fossero dei concorrenti a Poste spa ed il costo dell’invio della raccomandata non fosse più fisso ed esente iva, risulterebbe ovvio inserire, nel costo complessivo del cosiddetto “service”, anche il costo dell’invio dell’atto giudiziario ma, in concreto, ciò non può ancora avvenire.Giova necessariamente evidenziare che l’abrogazione apportata dall’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, giuridicamente impone delle riflessioni a cui altrettanto “giuridicamente” e non solo pragmaticamente, bisogna poter rispondere in modo da evitare possibili impugnazioni al TAR con l’inevitabile grave danno che l’Ente ne patirebbe trovandosi senza il servizio di gestione della stampa e notifica dei verbali accertati dalla Polizia Locale. Il presente quesito consegue, come detto, alla necessità di comprendere come osservare la norma senza determinare un paradosso con il rischio di vedere deserta la gara o impugnata davanti al Giudice Amministrativo ma, all’altrettanto importante risulta la definizione della soglia fissata dal Codice degli Appalti. L’importo delle spese è evidente che sia da impegnare e prevedere in bilancio in ragione del numero presunto di invii da eseguire ma, inserire le spese di spedizione in gara, con il superamento della soglia europea, imporrebbe l’attivazione di procedure molto più lunghe (e complesse) che hanno un costo che deve essere giustificato.
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