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Alcuni impianti pubblicitari (sia del tipo poster che più ridotti di dimensioni) sono stati collocati in zone soggette a vincolo paesaggistico. Il reato paesaggistico è stato dichiarato prescritto in quanto l'apposizione dei manufatti risale all'anno 2006. Gli stessi impianti sono stati collocati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice delle strada. La società, ex concessionaria, che li ha collocati ha impugnato i verbali e la successiva ordinanza ingiunzione prefettizia che ha confermato i verbali. Ora il giudizio pende innanzi al Giudice di pace contro circa 100 ordinanze prefettizie. Solo da poco ci si è accorti che molti impianti sono stati collocati, come sopra accennato, in zone vincolate paesaggisticamente ma il gip ha archiviato il procedimento penale in quanto l'epoca di collocazione degli stessi era troppo risalente. E' possibile applicare l'art. 23 CDS nella parte in cui fa riferimento al divieto di collocare impianti in zone vincolate? Va adottato un nuovo verbale ex art. 23 stavolta per la violazione del divieto di cui sopra (commi 3 e 13 ter) o si deve procedere immediatamente alla diffida alla rimozione? Chi deve adottare la diffida alla loro rimozione?
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