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Premesso che questo Ente nel proprio Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, nella parte riguardanti le Disposizioni Sanzionatorie (art. 50), stabilisce (testualmente) al comma 1° che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni nei limiti minimi e massimi indicate nella tabella di seguito riportata, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n° 689/81; Ogni altra violazione al presente Regolamento, potrà essere sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come disciplinato dall’art. 7-bis TUEL, anche quelle non espressamente indicate nella tabella di cui sotto”.
Il comma 2° stabilisce “Alcune sanzioni riportate in tabella risultano determinate dal presente regolamento con importi fissi, in relazione alla loro gravità”.
In particolare l’art. 48 del citato regolamento ha previsto una sanzione “fissa” di euro 500 quale sanzione riguardante la violazione di divieto di abbandonare rifiuti nei bordi strada, cunette e nelle piazzole stradali. Nonché il divieto di abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private, formando discariche, su tutto il territorio comunale. Il Consiglio Comunale nell’approvazione del Regolamento ha ritenuto grave questa violazione sanzionandola con un’unica cifra fissa. Per altre ritenendole meno gravi ha stabilito la regola di un minimo ed un massimo.
Il nostro personale ha contestato ad un cittadino l’art. 48 del Regolamento e questi, anziché pagare la cifra stabilita per tale violazione (500 euro), ha provveduto al pagamento della somma di 176,50 (ovvero la terza parte della somma), comunicandocelo attraverso un legale sostenendo (a suo dire), sulla scorta della sentenza Cass. Civile sez. I 19 maggio 1989, n. 2407, con la quale la riduzione ai sensi dell’art. 16 L. 689/81 opera anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa in quanto il minimo ed il massimo si identificano in detta unica misura, essa diviene la base per il calcolo per il pagamento dell’importo ridotto.
Nella prima risposta allo studio legale questo Comando ha comunicato che essendo vigente questo Regolamento Comunale peraltro mai fatto oggetto di contestazione o ricorso al TAR, le norme si applicano per come sono state approvate e pertanto la somma pagata sarebbe stata tenuta ad acconto mandando a ruolo la rimanente parte considerandolo pagamento incompleto.
Lo studio legale insiste chiedendo a quest’ufficio di ritenere integralmente soddisfatto il pagamento della sanzione, con contestuale richiesta di cessare ogni ulteriore richiesta e azione.
Chiediamo il vostro aiuto. Siamo noi che interpretiamo male le norme ovvero che il Consiglio Comunale (organo sovrano) abbia diversificato le norme in maniera giuridicamente corretta oppure l’interpretazione data dal legale è corretta. L’art. 16 della 689/81 e l’art. 7-bis legge 267/2000 sono incompatibili tra essi? Esiste giurisprudenza più recente? Grazie.
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