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Ottobre 19, 2011
Inquinamento veicoli
Stato del quesito
VALIDATED

In regione Lombardia è vigente la L.R. 24/2006 e s.m.i. la quale, all'articolo 17,  prevede sia l'obbligo di effettuazione del controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico emessi dai veicoli intestati a residenti in Lombardia, ma anche, l'obbligo di esibire agli organi di polizia stradale la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, che, cita la stessa l.r., "deve essere custodita nel veicolo  ed esibita ai soggetti di cui all'articolo 12 del C.d.s. che svolgono servizi di polizia stradale".

 

Ebbene, in caso di omessa esibizione, è prevista autonoma sanzione contenuta nell'articolo 27 comma 7 (per altro di minior entità rispetto all'omessa verifica dei gas di scarico… quando accertata).

 

Si chiede se la contestazione della circostanza di non avere al seguito detta certificazione possa essere accompagnata dall'obbligo  di esibire detto atto ai sensi dell'art. 180 del Codice stesso e, inoltre, se sia altresì applicabile, in caso di omessa presentazione successiva,  la sanzione per omessa prersentazione (art. 180 c. 8).

 

L'obbligo di presentazione successiva (circostanza non prevista dalla legge regionale) potrebbe essere utile per contestare di fatto una mancata verifica dei gas di scarico mentre, diversamente, tutti potrebbero dichiarare di non aver al seguito detto documento e, senza alcuna altra conseguenza o adempimento, essere solo e comunque assoggettati ad una sanzione di più lieve entità.