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Con riferimento alle modalità di collocazione dei dispositivi di rilevazione della velocità in postazioni mobili sena la presenza degli organi di polizia, secondo quanto disposto dall'art. 2 parte III della Direttiva Maroni del 14.09.2009, siamo a rappresentarvi quanto segue.
La direttiva, al punto sopra richiamato, dispone che le postazioni mobili senza la presenza degli organi di polizia, possono essere installati anche all'interno di strutture removibili poste fuori dalla carreggiata, con il presupposto che il tratto di strada sia individuato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del L 168/2002 e che il dispositivo sia omologato per tale utilizzo automatico.
Ciò premesso si chiede di conoscere il vs. parere circa la necessità di ottenere l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei servizi nelle suddette modalità, posto che non trattasi di postazione fissa, il quale necessità di lavori edili sulla carreggiata e/o nelle sue pertinenze, ma di una struttura removibile, alla stregua dei casi di alloggiamento del dispositivo su propri cavalletti, che al termine dei servizi viene facilmente rimossa senza alterare lo stato dei luoghi.
In attesa di un pronto riscontro, cordiali saluti.
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